Art. 7.
(Tutela del segreto di Stato).

      1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio, ove interrogati o esaminati dal pubblico ministero,

 

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dal giudice o dalla polizia giudiziaria, è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato.
      2. Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire conoscenza di quanto oggetto del segreto stesso.
      3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.
      4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
      5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto, nonché di altri eventuali elementi idonei a rendere conoscibile quanto è oggetto del segreto.
      6. Qualora l'autorità giudiziaria procedente ritenga ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l'esercizio del potere di conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Se il conflitto è risolto in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto».

      2. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale».
      3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e

 

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203 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei Servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.
      1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica.
      1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti o le cose oggetto di classifica, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».

      4. I commi 2 e 3 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono sostituiti dai seguenti:

      «2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato.
      3. Se l'autorità giudiziaria ritiene in questo caso ingiustificato o immotivato l'esercizio del potere di conferma del segreto di Stato, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato ai sensi dell'articolo 202, comma 6, del codice».

 

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      5. Di ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale o dell'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.